COVID19 – Divorzio e separazione da remoto


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Divorzio e separazione da remoto fino a fine giugno: le linee guida del CNF

Fino al 30 giugno per divorzi e separazioni consensuali le udienze si fanno in via telematica. Regole da seguire per incontri, negoziazioni assistite e tutela dei minori.

Il coronavirus sta mettendo a dura prova la Giustizia, in gran parte “sospesa”. Le cause sul diritto di famiglia non possono fermarsi, quindi per separazioni e divorzi si procederà in via telematica – ove possibile – fino al 30 giugno 2020.

Queste tipologie di cause sono ritenute urgenti e non dilazionabili e il CNF in più occasioni è intervenuto per dettare le linee guida che gli avvocati devono seguire.

In questo articolo abbiamo raccolto indicazioni a cui attenersi fino alla fine di giugno per divorzi e separazioni di natura consensuale, contenziosa e lo svolgimento della negoziazione assistita. In ogni caso il Consiglio Nazionale Forense suggerisce, quando le condizioni lo consentono, di svolgere in presenza i procedimenti in materia di diritto di famiglia, evitando gli assembramenti e indossando i presidi di protezione.

Divorzio e separazione consensuale: procedimento da seguire
Quando tra le parti c’è l’accordo, l’avvocato può procedere al deposito esclusivamente in via telematica dei ricorsi per divorzio e separazione. In tali casi l’avvocato può trasmettere la trattazione scritta direttamente in via telematica (almeno 24 h prima dell’udienza telematica), in questa dichiarazione entrambe le parti devono sottoscrivere:

- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;
- di essere a conoscenza della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi riconciliare
- confermare le conclusione del ricorso.

Come si svolge l’udienza da remoto
“Il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.
Articolo 83, comma 7, lettera f, del Dl n. 18/2020.

Nel verbale di udienza, il giudice accerta e prende atto:

“Della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti); della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.”

La funzione video è fondamentale e deve essere in funziona per tutta la durata dell’udienza per le parti coinvolte. Per quanto riguarda la produzione dei normali documenti, questa può avvenire telematicamente, altrimenti si può procedere alla condivisione dello schermo (su autorizzazione del giudice).

L’udienza termina con l’invito del giudice agli avvocati di mettere a verbale la partecipazione all’udienza, il rispetto del principio del contraddittorio e il regolare svolgimento della procedura.

Quando manca l’accordo: come procedere a divorzio e separazione contenziosi
Se l’accordo non c’è, l’avvocato deve comunque tentare la riconciliazione delle parti. Così il CNF:

“comporta che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione, pur dandosi atto che la progressiva introduzione della stessa dovrà tuttavia avvenire con gradualità e, comunque, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa.”

Non è possibile procedere all’udienza telematica quando sono presenti figli minori ed è necessario valutare le capacità genitoriali degli ex coniugi.

Per quanto riguarda il tentativo di riconciliazione – che è obbligatorio – la regola generale è che si possa procedere da remoto, a meno che il giudice non valuti diversamente (ad esempio se ci sono particolari controversie sulla gestione dei figli). Il collegamento telematico con il giudice può avvenire dallo studio del difensore.

Invito e convocazione udienza da remoto: come procedere
Prima dell’udienza, il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pm (se è prevista la sua partecipazione) giorno, ora e modalità di collegamento (articolo 83, comma 7, lettera f, del Dl n. 18/2020).

Il giudice con preavviso di almeno 7 giorni dà comunicazione in cancelleria di avvisare gli avvocati delle parti circa la data e l’ora stabilita e inviare il link a cui collegarsi.

Entro 5 giorni dalla data dell’udienza, i procuratori devono comunicare se le parti effettueranno il collegamento dai dispositivi personali oppure se compariranno di persona in tribunale (sempre nel rispetto del divieto di assembramento, delle misure di sicurezza e indossando la mascherina).

Possibile ascoltare i minori coinvolti in presenza ma solo se assolutamente necessario per risolvere il contenzioso.

Procedimento con negoziazione assistita

Gli accordi di negoziazione assistita devono essere depositati alla Procura della Repubblica e agli ufficiali dello stato civile tramite PEC.

Regola vuole che la sottoscrizione dell’accordo da parte degli ex coniugi sia autografa, adesso l’identificazione da parte dei legali può avvenire da remoto.

Tratto da money.it

 

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